FAQ - Persone
Domande e risposte concernenti le persone
No. I servizi di revisione prescritti dalla legge possono essere forniti esclusivamente da un'impresa di revisione ai sensi dell'art. 2 lett. b LSR.
Requisiti per le persone
Una persona può fornire servizi di revisione in modo indipendente solo se:
- è iscritta nel registro di commercio come impresa individuale e
- sia la persona stessa sia la sua impresa individuale sono abilitate dall'ASR (art. 8 cpv. 1 OSRev).
In altre parole:
non appena una persona – indipendentemente dal fatto che sia dipendente di una società di revisione o lavori in proprio – viene eletta o designata come revisore di un'impresa soggetta per legge all'obbligo di revisione o fornisce un servizio di revisione puntuale ai sensi dell'art. 2 lett. a LSR, è necessaria l'iscrizione come impresa individuale nel registro di commercio. In questo caso, anche l'impresa individuale necessita di un'abilitazione dell'ASR.
Revisioni volontarie
Le disposizioni citate si applicano solo ai servizi di revisione prescritti dalla legge.
Se una revisione viene effettuata su base volontaria, ad esempio nel caso di un'associazione di piccole o medie dimensioni che non è soggetta a revisione, anche persone non iscritte nel registro di commercio e senza abilitazione ASR possono effettuare tale revisione.
I requisiti di abilitazione sono disciplinati dalla LSR:
- art. 4 LSR per periti revisori
- art. 5 LSR per revisori
L'ASR raccomanda di studiare attentamente i requisiti di abilitazione prima di compilare o presentare una domanda di abilitazione. L'abilitazione viene concessa solo se tutti i requisiti sono pienamente soddisfatti. In caso di domande o dubbi, l'ASR è a vostra disposizione per telefono o via e-mail.
No. L'abilitazione dell'ASR viene concessa al richiedente in base alle caratteristiche personali (ad personam) e non può quindi essere trasferita ad un'altra persona.
Principio
Se una persona richiedente non soddisfa i normali requisiti di ammissione di cui agli art. 4 e 5 LSR e ciò porta, da un punto di vista oggettivo, a un risultato manifestamente sproporzionato, può sussistere un caso di rigore.
In casi di rigore, l'ASR può riconoscere anche un'esperienza professionale che non soddisfa pienamente i requisiti di legge, purché sia dimostrata una prestazione ineccepibile di servizi di revisione sulla base di una pluriennale esperienza pratica (art. 43 cpv. 6 LSR). Tale eccezione deve tuttavia essere applicata in modo restrittivo, al fine di non eludere i normali requisiti per l'abilitazione (cfr. FF 2004 3969, pag. 4093).
Nella prassi, il caso più frequente è quello in cui, pur essendo presente una pluriennale esperienza pratica, la pratica professionale non è stata acquisita sotto supervisione.
Casi di rigore per i revisori
Il legislatore non ha specificato in modo esaustivo i requisiti per un caso di rigore. La valutazione viene quindi effettuata sempre caso per caso. Tuttavia, devono essere soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti:
- Esperienza professionale pluriennale senza interruzioni significative nei settori della contabilità e della revisione contabile
- Attività di revisione ineccepibile (qualità)
- Esistenza di un caso di rigore
Non è possibile stabilire in modo astratto quanti anni di pratica professionale non supervisionata siano sufficienti per ottenere l'abilitazione come revisore nel caso di carenza di supervisione sulla pratica professionale. È invece necessario valutare caso per caso le prestazioni e la qualità dell'esperienza pratica maturata in un periodo di tempo prolungato e decidere, sulla base di una valutazione complessiva, se l'esperienza pratica sia sufficiente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, questo criterio individuale può essere soddisfatto, a seconda delle circostanze, con un'esperienza professionale non supervisionata di circa 8 anni.
Secondo il Tribunale amministrativo federale, l'esistenza di un caso di rigore può essere fatta valere senza limiti temporali. Tuttavia, un periodo prolungato di attività esercitata senza abilitazione può essere considerato un indizio contrario alla sussistenza di un caso di rigore.
Caso di rigore per i periti revisori
Per quanto riguarda l'abilitazione come perito revisore, il legislatore ha concretizzato i requisiti per i casi di rigore nell'art. 50 OSRev. Secondo tale articolo, possono essere abilitate come periti revisori (e, su richiesta, anche solo come revisori) le persone che dimostrano di:
- disporre, dal 1° luglio 1992 di una delle formazioni e della relativa pratica professionale di cui all'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (RU 1992 1210);
- aver esercitato, dal 1° luglio 1992 la propria attività prevalentemente e senza interruzioni significative nei settori della contabilità e della revisione contabile.
In tali casi, la prova di una pratica professionale sotto supervisione non è richiesta, analogamente a quanto già previsto dalla disposizione derogatoria dell'art. 5 dell'ordinanza sui revisori particolarmente qualificati.
Indipendentemente da quanto precede, l'abilitazione come perito revisore è possibile anche in base alla disposizione generale sui casi di rigore di cui all'art. 43 cpv. 6 LSR, se un richiedente non può essere ammesso come perito revisore in base ai normali requisiti di ammissione e ciò porta, da un punto di vista oggettivo, a un risultato manifestamente sproporzionato. Rispetto ai revisori, l'ASR e il Tribunale amministrativo federale pongono requisiti qualificati in materia di pratica professionale. In linea di principio, è determinante (1.) quanto una persona sia prossima nei requisiti all'ammissione in via ordinaria e (2.) quanto il rigetto della domanda di ammissione come perito revisore inciderebbe economicamente sul richiedente.
Per quanto riguarda il criterio (1.), occorre tenere conto in particolare de seguenti elementi:
- durata dell'attività di revisione supervisionata e non supervisionata (la pratica professionale supervisionata è un elemento importante, ma non l'unico)
- Entità dell'attività di revisione rispetto ad altre attività
- Esperienza pratica pregressa nel campo della revisione ordinaria (requisito indispensabile)
- Prestazione ineccepibile di servizi di revisione
Per quanto riguarda il (2°) criterio, occorre tenere conto in particolare dell'impatto che il rifiuto dell'abilitazione come perito revisore avrebbe sulla persona richiedente in relazione alla sua attività economica pregressa. Il futuro sviluppo economico, ovvero la mera speranza o intenzione di effettuare revisioni ordinarie in futuro, non costituisce invece un caso di rigore.
Limiti della clausola di rigore
In linea di principio, se i requisiti per l'abilitazione ordinaria come perito revisore sono lungi dall'essere soddisfatti, in assenza di un caso di rigore non è possibile concedere l'abilitazione nemmeno sulla base della clausola di rigore.