Principio
L’indipendenza è un requisito fondamentale per l’attività di revisione e non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza (art. 728 e 729 CO).
Secondo dottrina e giurisprudenza, i casi di incompatibilità previsti per la revisione ordinaria (art. 728 cpv. 2 CO) si applicano in larga misura anche alla revisione limitata. Il legislatore prevede unicamente due eccezioni esaustive per la revisione limitata:
- Partecipazione: la partecipazione all’attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportano il rischio di verificare i propri lavori sono consentite a determinate condizioni (art. 729 cpv. 2 CO) e
- Nessun obbligo di rotazione: l’obbligo di rotazione di sette anni per i capi revisori non si applica (art. 730a cpv. 2 CO).
Non sono previste ulteriori eccezioni.
Revisione limitata
Per quanto riguarda l'indipendenza dell'organo di revisione in caso di revisione limitata, occorre tenere presente quanto segue.
A differenza della revisione ordinaria, nel caso della revisione limitata la legge ammette in linea di principio che l’ufficio di revisione partecipi all’attività contabile e fornisca altri servizi alla società sottoposta a revisione (art. 729 cpv. 2 CO).
Il confine preciso della partecipazione consentita va valutato caso per caso dal capo revisore. La legge stabilisce in proposito condizioni quadro vincolanti:
Responsabilità del consiglio d’amministrazione per le decisioni significative
Per tutte gli aspetti decisivi («critici») del conto annuale – ad es. ammortamenti, rettifiche di valore, accantonamenti, attivazione di determinati costi, rivalutazioni, modifiche dei principi contabili – la responsabilità spetta inderogabilmente al consiglio d’amministrazione (art. 716a cpv. 1 n. 3 e cpv. 6 CO).
Quali servizi sono considerati rilevanti
In questo contesto sono considerate solo le prestazioni per le quali esiste il rischio che l’ufficio di revisione debba verificare i propri lavori (art. 729 cpv. 2, frase 1, CO).
Misure cautelative in caso di autoverifica (cfr. possibili misure di protezione)
Se sussiste il rischio di dover verificare i propri lavori, l’ufficio di revisione deve adottare adeguate misure organizzative e del personale per garantire una verifica affidabile (art. 729 cpv. 2 CO).
Il consiglio d’amministrazione non è autorizzato a trasferire tali poteri decisionali all’ufficio di revisione. Inoltre, quale organo di verifica, l’ufficio di revisione non può essere sottoposto alle direttive del consiglio d’amministrazione e deve garantire che la revisione del conto annuale avvenga senza conflitti d’interesse.
Se la contabilità e la rendicontazione sono «esternalizzati» integralmente (outsourcing) all’ufficio di revisione, ciò eccede la «partecipazione» consentita dalla legge ed è inammissibile.
Regola pratica
Quanto più l’organo di revisione partecipa all’attività contabile, tanto più diventa difficile predisporre misure di protezione adeguate – e tanto maggiore è il rischio di responsabilità dell’ufficio di revisione.
Dove esattamente si collochi il limite della partecipazione consentita da parte dell’ufficio di revisione all’attività contabile ed alla prestazione di altri servizi che comportano un rischio di autoverifica, deve essere stabilito dall’impresa di revisione nelle disposizioni generali per i propri collaboratori. Il capo revisore deve poi applicare tali disposizioni nel singolo mandato di revisione. Le considerazioni che seguono intendono fungere da linee guida per l’impresa di revisione e per il capo revisore e fornire a tal fine gli strumenti necessari.
La legge richiede misure su due livelli:
- a livello di impresa di revisione (misure organizzative); e
- a livello delle persone coinvolte nel mandato (misure relative al personale).
I lavori legati alla contabilità o altri servizi rilevanti e la revisione limitata non possono essere svolti dalla stessa persona o dal medesimo gruppo di persone (messaggio del Consiglio federale, FF 2004 3599). È pertanto necessaria, in ogni caso, una chiara ed efficace separazione delle funzioni. Le società di revisione unipersonali non possono quindi, oltre alla revisione, partecipare all’attività contabile né fornire altri servizi rilevanti.
Strumenti di lavoro dell’impresa di revisione
L’impresa di revisione dovrebbe definire direttive, processi e controlli conformemente alle prescrizioni degli standards professionali in materia di garanzia della qualità e di indipendenza. Ciò riguarda anche la partecipazione all’attività contabile e la fornitura di altri servizi rilevanti. In strutture più piccole può essere opportuna una sorveglianza esterna da parte di un terzo indipendente.
Grado di partecipazione
La responsabilità del conto annuale ricade sull’impresa sottoposta a revisione, rispettivamente sul consiglio d’amministrazione (art. 716a cpv. 1 n. 3 e 6 CO). L’ufficio di revisione non deve assumere compiti che possano far ritenere (anche solo in apparenza) che esso si assuma tale responsabilità. Laddove l’impresa disponga di un margine discrezionale in contabilità e rendiconto (p. es. ammortamenti, rettifiche di valore, accantonamenti, attivazione di determinati costi, rivalutazioni, deroghe al divieto di compensazione o modifica delle norme dei principi contabili), l’ufficio di revisione non può esercitare esso stesso tale discrezionalità; può tutt’al più indicarne i limiti.
La partecipazione all’attività contabili e deve quindi limitarsi al supporto nella preparazione del conto annuale: l’impresa sottoposta a revisione deve rimanere l’autore («padre intellettuale») del conto annuale. Se il conto annuale viene redatto integralmente o per parti essenziali da collaboratori dell’impresa di revisione (anche se non coinvolti nella revisione), l’ufficio di revisione diventa di fatto l’autore e ne assume, nella sostanza, la responsabilità.
La partecipazione e gli altri servizi rilevanti richiedono inoltre una conferma separata del mandato, che definisce le responsabilità e informa l’impresa sottoposta a revisione sui rischi.
Una documentazione (ad es. verbalizzazione dei contatti tra revisore e impresa) può chiarire chi ha avuto quale ruolo nella determinazione degli aspetti critici del bilancio.
Divieto di autoverifica
Riferimenti di legge e di diritto professionale: art. 729 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 728 cpv. 2 n. 4 CO; Standard svizzero sulla revisione limitata (SRL) di EXPERTsuisse / TREUHAND|SUISSE; Linee guida sull'indipendenza di EXPERTsuisse.
Il rischio di autoverifica sussiste in particolare in caso di:
- partecipazione all’attività contabile (registrazioni effettive, registrazioni di consolidamento, consulenza contabile, preparazione/correzione di bilanci annuali);
- valutazioni;
- corporate finance e attività simili;
- servizi legali (rappresentanza di interessi e consulenza giuridica);
- servizi in materia di imposte, tasse e assicurazioni sociali, almeno nella misura in cui vadano oltre la mera dichiarazione senza esercizio di discrezionalità;
- servizi nell’ambito della revisione interna;
- servizi informatici, in particolare sviluppo o implementazione di sistemi informativi finanziari e sistemi contabili;
- reclutamento, intermediazione del personale e messa a disposizione temporanea di personale.
Separazione organizzativa
Nell’ambito della garanzia della qualità a livello organizzativo, l’impresa di revisione deve garantire che la direzione operativa del dipartimento di revisione e quella del dipartimento che partecipa all’attività contabile o che fornisce altri servizi rilevanti non ricada sulla stessa persona né (in tutto o in parte) sullo stesso gruppo di persone (art. 729 cpv. 2 CO).
La separazione può essere attuata anche a livello di mandato: alcune persone possono operare in entrambi i dipartimenti, ma non contemporaneamente su mandati della stessa impresa sottoposta a revisione.
Inoltre, le persone che svolgono attività contabili/altri servizi rilevanti (o che dirigono tale dipartimento) non devono avere, nel mandato concreto, potere di impartire istruzioni al team di revisione (o alla sua direzione), e viceversa. Tale indipendenza da istruzioni deve essere stabilita e documentata in modo vincolante (ad es. in un regolamento).
Vale inoltre quanto segue: le persone che si occupano di contabilità/altri servizi rilevanti o dirigono tale dipartimento non devono avere facoltà di impartire istruzioni, nel mandato concreto, alle persone addette alla revisione (o alla loro direzione) – e viceversa. Questa indipendenza dalle istruzioni deve essere fissata in modo vincolante e documentata (ad es. in un regolamento).
Anche le funzioni iscritte nel registro di commercio nonché i poteri di firma individuale o collettiva non devono creare l’apparenza di facoltà di impartire istruzioni in contrasto con le direttive interne. L’indipendenza è garantita solo se i collaboratori possono decidere senza l’influenza di un superiore che sia responsabile del dipartimento di revisione. Per questo motivo, le direzioni dei dipartimenti devono essere organizzate (con poteri di firma individuale o con sufficienti poteri di firma collettiva) in modo che ciascun dipartimento possa vincolare validamente l’impresa senza la partecipazione della persona responsabile dell’altro dipartimento.
Separazione a livello del personale (Art. 729 Abs. 2 OR)
A livello di mandato deve essere garantito che le persone che svolgono lavori contabili o forniscono altri servizi rilevanti per l’impresa sottoposta a revisione non partecipino all’attività di revisione per la medesima impresa (art. 729 cpv. 2 CO).
Rapporti all’interno di un gruppo
Le regole in materia di indipendenza si applicano anche alle società che controllano l’ufficio di revisione e a quelle da esso controllate (gruppo). Le disposizioni di legge (art. 729 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 728 cpv. 6 CO) – in particolare in relazione al divieto di autoverifica – non possono essere aggirate spostando attività rilevanti su società del gruppo giuridicamente separate. Anche in questo caso occorre una separazione chiara ed effettiva, sia a livello organizzativo sia a livello del personale.
Dipendenza economica
Riferimenti (di legge e di diritto professionale): art. 729 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 728 cpv. 2 n. 5 CO; Standard svizzero sulla revisione limitata di EXPERTsuisse / TREUHAND|SUISSE; Linee guida sull'indipendenza di EXPERTsuisse; inoltre, per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale, l’art. 11 cpv. 1 lett. a LSR.
Nell’ambito della revisione limitata, a causa del divieto di autoverifica meno rigoroso, gli onorari per altri servizi tendono ad essere più elevati rispetto a quanto tipicamente accade nella revisione ordinaria. Se però una quota troppo elevata degli onorari proviene da una sola società sottoposta a revisione, possono insorgere conflitti di interesse (interessi propri) e l’obiettività può risultare compromessa, di fatto o in apparenza.
Un esempio di dipendenza potenzialmente problematica è quando la quota di onorari riconducibile ad un’unica impresa sottoposta a revisione (incluse le società del suo perimetro di consolidamento) supera il 10% delle entrate complessive medie da onorari dell’impresa di revisione negli ultimi cinque anni. Al più tardi a partire dal 20% l’indipendenza economica non dovrebbe più ritenersi sussistente.
Incarico separato
La partecipazione all’attività contabile e gli altri servizi devono essere disciplinati in una conferma d’incarico separata. Questa definisce le responsabilità e informa la società sottoposta a revisione sui rischi.
Documentazione
Per il mandato concreto, i documenti di lavoro devono riportare le considerazioni sull’indipendenza formulate in sede di accettazione e di proseguimento del mandato (art. 730c CO).
Divulgazione nel rapporto di revisione
Nel rapporto di revisione occorre dichiarare se e in quale forma l’ufficio di revisione ha partecipato all’attività contabile o ha fornito altri servizi rilevanti (art. 729b cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 CO). Occorre inoltre specificare quali misure di protezione, personali e organizzative, siano state adottate per garantire una revisione affidabile.
Non è compatibile con l’indipendenza che il rapporto sia firmato dal capo revisore e, in aggiunta, da una seconda persona che ha partecipato alla contabilità o ad altri servizi rilevanti per la medesima società.
Regole più severe per i servizi di revisione puntuali
Le disposizioni relative alla revisione limitata si riferiscono esplicitamente e volutamente esclusivamente alla revisione del conto annuale (art. 727a cpv. 1 CO e FF 2004 3589).
Di conseguenza, i casi di incompatibilità con la revisione ordinaria si applicano per analogia anche ai servizi di revisione puntuali prescritti dalla legge. Ciò è appropriato anche qualora l’ufficio di revisione che effettua una revisione limitata fornisca tali servizi in prosecuzione della propria attività quale ufficio di revisione.
La differenza decisiva risiede nel tipo di assicurazione di revisione:
- Revisione limitata (negative assurance)
in questo caso l’ufficio di revisione verifica unicamente se sono emersi fatti che consentono di concludere che il conto annuale e la proposta del consiglio di amministrazione all’assemblea generale circa la destinazione dell’utile di bilancio non sono conformi alle disposizioni legali e allo statuto (art. 729a cpv. 1 CO). Tali procedure di revisione consentono solo un’assicurazione limitata, che si traduce in un giudizio di revisione formulato in modo negativo. - Servizio di revisione puntuale (positive assurance)
la metodologia e l’obiettivo della revisione corrispondono sostanzialmente ai requisiti della revisione ordinaria, poiché deve essere rilasciato un giudizio di revisione positivo.
Se è necessario un giudizio di revisione positivo (positive assurance), si applicano le seguenti regole:
- Assenza di precedenti implicazioni: una previa implicazione dell’oggetto della verifica da parte della medesima impresa di revisione non è ammessa se sussiste il rischio di dover verificare i propri lavori (art. 728 cpv. 2 n. 4 CO).
- Nessuna attenuazione possibile: a differenza della revisione limitata, questo rischio non può essere mitigato con misure di protezione organizzative o relative al personale (ad es. team separati) nel caso di revisioni puntuali.
Questo principio rigoroso è stato confermato dalla giurisprudenza:
- Tribunale amministrativo federale (TAF): nella sentenza n. B-7872/2015 del 21 aprile 2016, il tribunale ha confermato che il rischio di autoverifica in questi servizi non può essere mitigato da misure di protezione.
- Tribunale federale (TF): anche la decisione riformatrice del Tribunale federale non ha invalidato la considerazione corrispondente (3.5.6) del TAF. Contrariamente ad altre interpretazioni giuridiche, il TF non ha stabilito che un servizio di revisione puntuale (come una verifica del sovraindebitamento) possa essere effettuato in violazione del divieto di autoverifica.
- Elementi di indipendenza: nella sentenza n. 2C_487/2016 del 23 novembre 2016, il TF si è espresso sugli elementi (competenza professionale, imparzialità, integrità morale e assenza di conflitti di interesse) dell’indipendenza. Una reputazione irreprensibile presuppone quindi l’integrità morale e l’assenza di conflitti di interesse. Il tribunale ha inoltre confermato gravi violazioni dell’obbligo di diligenza e la violazione dell’indipendenza nella verifica di costituzione in questione.
- Gravi violazioni del dovere di diligenza e violazione dell’indipendenza nella verifica di costituzione in questione: confermate nella stessa sentenza del TF.
I principi sopra esposti si applicano anche alle imprese che rinunciano all’esecuzione di una revisione limitata (cosiddetto opting out, art. 727a CO).
Qualora una prestazione di revisione puntuale non sia fornita dall’ufficio di revisione, ma da un’impresa di revisione abilitata, anche quest’ultima è vincolata alle norme sull’indipendenza. Se l’impresa di revisione abilitata ha precedentemente fornito altri servizi (in particolare la partecipazione all’attività contabile), non può eseguire la revisione puntuale.
Esistono servizi di revisione puntuali in cui il rischio di verificare i propri lavori non sussiste o sussiste solo in determinate circostanze. Ulteriori informazioni sono riportate nella tabella seguente.
Avvertenza: l’ASR non si pronuncia in merito ai servizi di revisione che non sono prescritti dalla legge.
Valutazione dell’indipendenza nei servizi di revisione puntuali
| Operazione particolare | Oggetto della verifica | Partecipare alla contabilità in linea di principio possibile? | Spiegazione |
|---|---|---|---|
Costituzione | Relazione di costituzione (costituzione qualificata mediante trasformazione) | No | Una costituzione qualificata mediante trasformazione (ad es. di un’impresa individuale in una SA) si basa di norma sull’ultimo conto annuale o sull’ultimo conto intermedio. Qualora l’impresa di revisione abbia partecipato alla redazione di tale conto o bilancio, la successiva verifica della relazione di costituzione non è ammessa. |
Costituzione | Relazione di costituzione (costituzione qualificata mediante conferimento in natura con stima di un perito esterno o mediante inventario) | Si | Qualora, in sede di costituzione di una società, un fondatore conferisca singoli elementi patrimoniali, di regola non sussiste un rischio di verificare i propri lavori. I singoli beni sono infatti attestati da una stima di un perito esterno senza il coinvolgimento del revisore o mediante un inventario e quindi non tramite un conto annuale o un conto intermedio. |
Costituzione | Relazione di costituzione (costituzione qualificata mediante conferimento in natura con valutazione tramite un conto annuale) | No | Qualora il fondatore apporti beni patrimoniali la cui stima si basa su un conto annuale redatto con la partecipazione della società di revisione (ad es. nel caso di partecipazioni), la verifica della relazione di costituzione non è più compatibile con il divieto di verificare i propri lavori. |
Conferimenti ulteriori (Art. 634b CO in combinato disposto con l’art. 635a CO) | Relazione sui conferimenti ulteriori (liberazione mediante beni patrimoniali conferiti) | Si | Le considerazioni relative alla verifica della costituzione si applicano per analogia: gli azionisti conferiscono il capitale mancante mediante beni patrimoniali che non sono stati iscritti come attivi in un conto annuale o in un conto intermedio con la partecipazione dell’impresa di revisione. Se la stima si basa su quella di un perito esterno senza la partecipazione del revisore o su inventari, la verifica della relazione sui conferimenti ulteriori è ammessa. |
Aumento di capitale ordinario | Relazione sull’aumento di capitale (liberazione mediante valori patrimoniali conferiti) | Si | Le considerazioni relative alla verifica della costituzione si applicano per analogia: in genere, un aumento di capitale con conferimento di valori patrimoniali non iscritti come attivi in un conto annuale o in un conto intermedio con la partecipazione dell’impresa di revisione non è problematico. |
Aumento di capitale ordinario | Relazione sull’aumento di capitale (liberazione mediante conferimento in natura, la cui stima si basa su un conto annuale) | No | Se vengono conferiti beni patrimoniali la cui stima avviene sulla base di un conto annuale allestito con la partecipazione della società di revisione (ad es. partecipazioni), non è ammessa la verifica della relazione sull’aumento di capitale. |
Aumento di capitale ordinario | Relazione sull’aumento di capitale (liberazione mediante compensazione con un credito / oppure in caso di aumento di capitale proprio) | No | In caso di liberazione mediante compensazione con crediti nei confronti della società, nella relazione sull’aumento di capitale sono forniti ragguagli anche sull’esistenza e sulla compensabilità del debito della società. Poiché lo stesso debito era già stato riportato in precedenza nel bilancio con la partecipazione dell’ufficio di revisione, il revisore non può pronunciarsi, in particolare in merito alla sua esistenza, senza il rischio di verificare i propri lavori. In caso di aumento del capitale proprio secondo l’art. 652d CO, nella relazione sull’aumento del capitale sono forniti ragguagli sulla libera disponibilità del capitale proprio da convertire, dimostrando in particolare che gli utili o le riserve iscritti nel conto annuale o nel conto intermedio sono disponibili e la loro destinazione non è vincolata. Dal momento che questi importi erano già stati iscritti nel conto annuale o nel conto intermedio con la partecipazione dell’impresa di revisione, la relazione sull’aumento del capitale non può essere verificata senza il rischio di verificare i propri lavori. |
Aumento di capitale approvato | Relazione sull’aumento di capitale (liberazione mediante valori patrimoniali conferiti) | Si | Le considerazioni relative alla verifica della costituzione si applicano per analogia: in genere, un aumento di capitale con apporto di valori patrimoniali non iscritti come attivi in un conto annuale o in un conto intermedio redatto con la partecipazione della società di revisione non pone quindi, di norma, alcun problema. |
Aumento di capitale approvato | Relazione sull’aumento di capitale (liberazione mediante conferimento in natura con stima basata su un conto annuale) | No | Se sono conferiti valori patrimoniali la cui stima si basa su un conto annuale allestito con la partecipazione della società di revisione (ad es. partecipazioni), la verifica della relazione sull’aumento di capitale non è ammessa. |
Aumento di capitale condizionato | Emissione di nuove azioni | Si | Non viene effettuata alcuna verifica dei propri lavori. |
Aumento di capitale condizionato | Eliminazione delle disposizioni relative all’aumento di capitale condizionato | Si | Non viene effettuata alcuna verifica dei propri lavori. |
Conti intermedi ai valori di esercizio e di alienazione (SR-CH 290) | Verifica dell’esistenza di un’eccedenza di debiti mediante i conti intermedi ai valori di esercizio e di alienazione | No | Il conto intermedio va verificato in base alla metodologia dello standard SR-CH 290. Occorre pertanto svolgere atti di verifica che permettano di fornire un’assicurazione positiva sul fatto che i crediti dei creditori della società siano coperti al valore di esercizio e di alienazione. Tale verifica corrisponde quindi alla revisione ordinaria e non alla revisione limitata sia per quanto attiene all’obiettivo sia per quanto attiene alla metodologia. Se l’ufficio di revisione ha partecipato all’attività contabile o ha fornito altri servizi con il rischio di dover verificare i propri lavori, in caso di sospetto motivato di eccedenza di debiti, non può svolgere la verifica dell’eccedenza di debiti. In tal caso, secondo il tenore della legge, non sussiste un ufficio di revisione (indipendente); trova pertanto applicazione la disciplina legale suppletiva che prevede il ricorso a un revisore terzo. L’ufficio di revisione deve comunicare l’incompatibilità al consiglio di amministrazione, che provvederà a incaricare un revisore terzo. Tuttavia, al momento, non è ancora stata fornita una chiarificazione definitiva della questione giuridica da parte del legislatore o di un tribunale. Il legislatore non specifica se, durante tale verifica di terzi, l’ufficio di revisione sottostia agli avvisi obbligatori. Dal punto di vista materiale ha tuttavia senso che la verifica e gli eventuali avvisi al tribunale siano compito esclusivo del revisore terzo. Se questi non constata alcuna eccedenza di debiti, il suo mandato termina e gli avvisi obbligatori spettano nuovamente all’ufficio di revisione. Se il revisore terzo constata un’eccedenza di debiti e il consiglio di amministrazione resta inattivo, la decisione incombe al tribunale su suo avviso. In caso di valutazioni divergenti, prevale quella del revisore terzo indipendente. Si veda anche la risposta del Consiglio federale del 3 giugno 2024 all’interrogazione della consigliera nazionale Vietze del 29 maggio 2024. |
Verifica in caso di abolizione di una retrocessione secondo SA-CH | Verifica del conto annuale (più raramente del conto intermedio) per stabilire se nel frattempo l’eccedenza di debiti è stata eliminata e la retrocessione può pertanto essere annullata | No | È necessario un conto annuale verificato, che attesti l’eliminazione dell’eccedenza di debiti con un’assicurazione positiva. Se vi è stata una partecipazione a questo conto annuale o sono stati forniti altri servizi con il rischio di dover verificare i propri lavori, la verifica e la formulazione dell’assicurazione positiva non sono ammesse. |
Rivalutazione per eliminare un bilancio in disavanzo | Rispetto delle disposizioni giuridiche sulla rivalutazione | No | Per stabilire se la rivalutazione sia ammissibile, occorre anche verificare se la metà del capitale azionario e le riserve legali non sono più coperti in seguito a una perdita di bilancio e se tale copertura insufficiente è eliminata dopo la rivalutazione. Anche se di per sé la rivalutazione può essere verificata in base alla stima di un perito esterno, l’eliminazione della copertura insufficiente può essere valutata solo considerando il quadro di bilancio completo in base a un conto annuale o un conto intermedio, conformemente agli standard svizzeri di revisione. Viene formulata un’assicurazione positiva, mentre nell’ambito della revisione limitata del conto annuale è rilasciata solo un’assicurazione negativa. Si applicano per analogia le considerazioni sulla verifica del conto intermedio al valore di esercizio e di alienazione secondo lo standard SR-CH 290. |
Riduzione del capitale azionario con rimborso in contanti | Copertura dei crediti dei creditori | No | La verifica della riduzione del capitale azionario (con rimborso in contanti) si basa su un conto intermedio o un conto annuale. Se tale conto è stato allestito con la partecipazione dell’impresa di revisione, la verifica della riduzione del capitale azionario non è ammessa. |
Riduzione del capitale azionario per eliminare una sottocopertura | Copertura dei crediti dei creditori; verifica se l’importo della riduzione del capitale elimina una sottocopertura | No | La verifica della riduzione del capitale azionario (per eliminare una sottocopertura) si basa sempre su un conto intermedio o un conto annuale. Se tale conto è stato allestito con la partecipazione dell’impresa di revisione, la verifica della riduzione del capitale azionario da parte dell’ufficio di revisione non è possibile. |
Conto intermedio di liquidazione | Conto intermedio di liquidazione | Si | In linea di principio, l’ufficio di revisione è responsabile anche in caso di società in liquidazione. A differenza del bilancio di apertura e del bilancio di chiusura della liquidazione, il conto intermedio di liquidazione è soggetto per legge a un obbligo di verifica. È quindi possibile una revisione limitata. Rispetto al conto annuale ordinario cambiano solo i principi di valutazione. Una verifica del conto intermedio di liquidazione parallela all’attività contabile è pertanto possibile. |
Ripartizione anticipata del patrimonio in caso di liquidazione | Estinzione dei debiti; nessuna messa in pericolo di interessi di terzi | No | In genere la verifica si basa sul bilancio di chiusura della liquidazione. Se questo conto annuale è allestito con la partecipazione dell’impresa di revisione, la verifica delle condizioni per la ripartizione anticipata del patrimonio in caso di liquidazione della società non è ammessa. |
Trasferimento della sede in Svizzera | Copertura del capitale sociale | Si | Questa verifica si basa su un conto annuale, che di norma viene allestito all’estero senza la partecipazione dell’ufficio di revisione svizzero, motivo per cui non vi è alcuna verifica di propri lavori. |
Trasferimento della sede in Svizzera | Copertura del capitale sociale | No | Se il conto annuale è allestito con la partecipazione dell’impresa di revisione, la verifica delle condizioni per il trasferimento della sede in Svizzera non è ammessa. |
Trasferimento della sede di una società svizzera all’estero | Copertura dei crediti dei creditori o assenso dei creditori alla cancellazione nel registro di commercio | No | Questa verifica si basa su un conto annuale. Se quest’ultimo è allestito con la partecipazione dell’impresa di revisione, la verifica delle condizioni per il trasferimento della sede all’estero con la formulazione di un’assicurazione positiva non è ammessa. |