FAQ - Imprese di revisione
Domande e risposte concernenti le imprese di revisione
L'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale e di perito revisore comprende anche l'abilitazione a fornire servizi di revisione per i quali il diritto federale prevede requisiti specialistici meno severi. Il registro pubblico è strutturato in modo tale che tra i risultati di una ricerca per un determinato tipo di abilitazione figurino anche le persone e/o le imprese di revisione in possesso di un'abilitazione di grado più elevato. Di conseguenza se si cerca un revisore abilitato vengono quindi mostrate anche le persone e/o le imprese di revisione con un'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore oppure le imprese di revisione sotto sorveglianza statale.
Si distinguono due livelli:
1. Responsabilità tecnica per il servizio di revisione
La responsabilità tecnica della revisione spetta esclusivamente al capo revisore. Questa funzione può essere svolta solo da una singola persona; la nomina di co-revisori responsabili è esclusa dalla legge (art. 728b cpv. 3 CO per la revisione ordinaria e art. 729b cpv. 2 CO per la revisione limitata). I revisori responsabili devono disporre dell'abilitazione corrispondente (art. 6 cpv. 1 lett. c LSR).
2. Firma legalmente valida del rapporto di revisione
Da valutare separatamente è la sottoscrizione legalmente valida del rapporto di revisione. A tal fine è determinante il diritto di firma secondo l'iscrizione nel registro di commercio o in base a una procura commerciale ai sensi dell'art. 462 CO.
Di conseguenza, vale quanto segue:
- se il revisore responsabile dispone della firma individuale, è sufficiente la sua sola sottoscrizione.
- Se invece è prevista una firma collettiva a due persone, è necessaria anche la sottoscrizione di una seconda persona autorizzata a firmare. Questa seconda persona non deve necessariamente essere abilitata dall'ASR.
Il legislatore non ha espressamente disciplinato nell'art. 727 cpv. 1 n. 2 lett. c CO e nell'art. 727a cpv. 2 CO i criteri di calcolo dei posti a tempo pieno nella media annua. Per un'interpretazione vincolante è competente la giurisprudenza.
Nella dottrina prevalente si sostiene tuttavia la seguente opinione:
- Sono determinanti i contratti di lavoro dei collaboratori.
- I lavoratori temporanei sono attribuiti all'impresa di prestito del personale e non all'impresa utilizzatrice.
- Gli apprendisti e le persone in formazione sono computati come posti a tempo pieno, poiché i loro contratti di apprendistato sono considerati contratti di lavoro ai sensi del CO.
- I lavoratori a tempo parziale sono considerati in proporzione; due dipendenti al 50% corrispondono a un posto di lavoro a tempo pieno.
Parte della dottrina adotta un approccio economico:
- i lavoratori temporanei vengono computati nel luogo in cui svolgono effettivamente la loro attività.
- Gli apprendisti e le persone in formazione potrebbero non essere presi pienamente in considerazione a causa della loro minore produttività o delle assenze temporanee (ad es. scuola).
Il calcolo concreto dei posti a tempo pieno dovrebbe essere documentato in modo trasparente e comprensibile, poiché influisce sull'obbligo di revisione ordinaria o limitata.
Valori soglia per la revisione ordinaria
Una società deve far verificare regolarmente il proprio conto annuale ed eventualmente il conto consolidato (art. 727 cpv. 1 n. 3 CO) da un ufficio di revisione se supera due dei tre valori seguenti in due esercizi consecutivi:
- Somma di bilancio di 20 milioni di franchi
- Cifra d'affari di 40 milioni di franchi
- 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua
Sono determinanti i valori relativi all'anno di riferimento ed all'esercizio immediatamente precedente. Per l'esercizio n devono quindi essere utilizzati i dati degli esercizi n (anno di riferimento) e n–1 (anno precedente).
Presupposti per l'esecuzione di una revisione limitata
Se non adempiute le condizioni per una revisione ordinaria, la società deve far effettuare una revisione limitata del proprio conto annuale da un ufficio di revisione (art. 727a cpv. 1 CO).
Presupposti per la rinuncia a un ufficio di revisione (opting-out)
Una società può rinunciare alla revisione limitata (opting-out) se:
- non impiega più di dieci posti di lavoro a tempo pieno in media annua
- tutti gli azionisti acconsentono all'opting-out.
La rinuncia vale solo per gli esercizi futuri e deve essere comunicata all'Ufficio del registro di commercio prima dell'inizio dell'esercizio. Non è quindi possibile un opting-out retroattivo.
No. L'ufficio di revisione deve essere indipendente e formulare il proprio giudizio di revisione in modo obiettivo e senza influenze esterne. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza (art. 728 cpv. 1 CO).
Incompatibile con l'indipendenza è in particolare la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che potrebbero portare a verificare i propri lavori (art. 728 cpv. 2 n. 4 CO). Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano altresì alle società poste sotto una direzione unica con la società da verificare o con l'ufficio di revisione (gruppo; art. 728 cpv. 6 CO).
Le società soggette all'obbligo di consolidamento devono sottoporre a controllo ordinario il proprio conto annuale e il proprio conto consolidato dall'ufficio di revisione (art. 727 cpv. 1 n. 3 CO). Pertanto, nell'ambito della revisione ordinaria, è in ogni caso vietato all'ufficio di revisione di partecipare all'attività contabile. Ciò vale non solo per la società madre del gruppo, ma anche per tutte le società del gruppo. È pertanto vietata anche la partecipazione dell'ufficio di revisione all'attività contabile di una società figlia di una società madre del gruppo di cui l'impresa di revisione esegue la revisione ordinaria, indipendentemente dal fatto che la società figlia sia rilevante o meno dal punto di vista del gruppo e indipendentemente dal fatto che sia soggetta essa stessa a revisione ordinaria, limitata o nessuna revisione (opting-out).
Principio: indipendenza dell'ufficio di revisione
L'ufficio di revisione deve essere indipendente e formulare il proprio giudizio di revisione in modo obiettivo e senza influenze esterne. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza (art. 728 cpv. 1 e art. 729 cpv. 1 CO). Questi requisiti valgono sia per la revisione ordinaria che per quella limitata.
Eccezione per la revisione limitata
A differenza della revisione ordinaria, la legge consente in linea di principio, nel caso della revisione limitata, la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di ulteriori servizi per la società sottoposta a revisione (art. 729 cpv. 2 CO).
Quali sono i limiti della partecipazione consentita?
La valutazione se e in quale misura una partecipazione sia ammissibile deve essere effettuata caso per caso dal revisore responsabile. A tal fine occorre tenere conto in particolare delle seguenti disposizioni di legge:
- Responsabilità del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è l'unico responsabile di tutti gli aspetti essenziali e critici del conto annuale (ad es. ammortamenti, accantonamenti, rettifiche di valore, attivazione di determinati costi, rivalutazioni o modifiche dei principi contabili) (art. 716a cpv. 1 n. 3 e 6 CO).Tale competenza decisionale non può essere delegata all'ufficio di revisione. - Nessuna assunzione di funzioni decisionali
L'ufficio di revisione non può assumere funzioni che spettano al consiglio di amministrazione. Un «outsourcing» completo della contabilità o della rendicontazione all'ufficio di revisione eccede la collaborazione consentita dalla legge e non è ammesso. - Evitare di verificare i propri lavori
Se sussiste il rischio che l'ufficio di revisione debba verificare i propri lavori, è necessario adottare adeguate misure di protezione a livello organizzativo o personale per garantire una revisione affidabile (art. 729 cpv. 2 CO). - Trasparenza nel rapporto di revisione
L'ufficio di revisione deve indicare nel rapporto di revisione (art. 729b cpv. 1 n. 3 CO)- se e in quale forma ha partecipato all'attività contabile o ha fornito altri servizi, e
- quali misure ha adottato per evitare il rischio di autoverifica.
Qual è la regola empirica da seguire?
Quanto più intensa è la partecipazione all'attività contabile o nella prestazione di altri servizi, tanto più difficile sarà garantire l'indipendenza. Parallelamente, aumenta il rischio di responsabilità dell'ufficio di revisione.
Dove posso trovare ulteriori informazioni?
Ulteriori informazioni, in particolare sulle possibili misure di protezione, sono disponibili alla voce «Partecipazione all'attività contabile e alla prestazione di altri servizi».
Sì, a determinate condizioni.
In linea di principio, tutti i capi revisori devono disporre di un'abilitazione corrispondente a quella dell'impresa di revisione (art. 6 cpv. 1 lett. c LSR).
Tuttavia, se un'impresa abilitata come perito revisore o una impresa di revisione soggetta a sorveglianza statale effettua una revisione limitate presso una società di piccole dimensioni, la revisione può essere diretta anche da una persona che dispone unicamente di un'abilitazione come revisore.
Ciò non è invece consentito nel caso di revisioni ordinarie: in questi casi i capi revisori devono obbligatoriamente disporre di un'abilitazione come periti revisore.
No. Ciò non è possibile per i seguenti motivi:
L'opting-down presuppone sempre un opting-out (art. 727a cpv. 2 CO), ovvero la rinuncia a una revisione prevista dalla legge. Nell'ambito «extralegale», dopo un opting-out, la società è libera di determinare il tipo e l'entità della revisione nonché il revisore. In questo caso, il revisore non deve disporre di un'abilitazione legale né soddisfare i requisiti di indipendenza di cui agli articoli 728 o 729 CO. Ad esempio, la revisione può essere effettuata da un azionista di minoranza o da un membro del consiglio di amministrazione e nessun ufficio di revisione viene iscritto nel registro di commercio.
In caso di opting-up (art. 727 cpv. 2 CO), invece, una minoranza richiede l'esecuzione di una revisione qualificata, ossia una revisione ordinaria ai sensi della legge. In questo caso si applicano senza restrizioni i requisiti legali relativi alla qualifica professionale e all'indipendenza dell'ufficio di revisione.
Non è quindi possibile aggirare le norme relative alla qualifica professionale e all'indipendenza. È consentito solo, dopo un opting-out nell'ambito di un opting-down, far eseguire una revisione ordinaria (anziché limitata) da una persona professionalmente qualificata, ma non indipendente. Questa procedura va chiaramente distinta dall'opting-up, previsto dalla legge a tutela degli azionisti di minoranza.
In linea di principio, il diritto delle fondazioni fa riferimento al diritto delle società per azioni (art. 83b cpv. 3 CC). Pertanto, anche alle fondazioni si applicano in particolare i valori soglia per la distinzione tra revisione limitata e revisione ordinaria (cfr. art. 727 cpv. 1 n. 2 CO).
Il sistema di opting-out presenta tuttavia alcune peculiarità:
- Opting-out: la disposizione del diritto azionario di cui all'art. 727a CO non trova applicazione, poiché il Consiglio federale, in base all'art. 83b cpv. 2 CC, stabilisce nell'ordinanza concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni le condizioni alle quali una fondazione può essere esentata dall'obbligo di designare un ufficio di revisione.
- Opting-down: una fondazione esentata dall'obbligo di designare un organo di revisione può, per ragioni interne, effettuare volontariamente una revisione che non soddisfi i requisiti legali in materia di qualificazione professionale (abilitazione) e di indipendenza del revisore. Tale revisione non è considerata revisione ai sensi della legge; di conseguenza, l'ufficio di revisione non viene iscritto nel registro di commercio.
- Opting-in: l'autorità di vigilanza sulle fondazioni può
- revocare in qualsiasi momento l'esonero dall'obbligo di designare un revisore se i requisiti per l'esonero non sono più adempiuti;
- richiedere una revisione se questa è necessaria per una valutazione attendibile della situazione patrimoniale e reddituale della fondazione. L'ufficio di revisione deve essere iscritto nel registro di commercio.
- Opting-up:
- l'autorità di vigilanza sulle fondazioni può richiedere in qualsiasi momento una revisione ordinaria invece di una revisione limitata, se ciò è necessario per una valutazione attendibile della situazione patrimoniale e reddituale della fondazione (art. 83b cpv. 4 CC).
- Il consiglio di fondazione può decidere in qualsiasi momento di far eseguire volontariamente una revisione ordinaria invece di una revisione limitata.
Le abilitazioni dell'ASR sono concesse sulla base di caratteristiche individuali (ad personam) e di principio non possono essere trasferite ad altre imprese di revisione.
Eccezione in caso di ristrutturazioni
Nell'ambito di una ristrutturazione (fusione, scissione, trasformazione, trasferimento di patrimonio), il trasferimento è possibile a determinate condizioni (art. 21a cpv. 2 OSR) se:
- il trasferimento sia connesso al trasferimento della relativa attività di revisione,
- l'impresa subentrante soddisfa i requisiti di abilitazione,
- il trasferimento sia preventivamente approvato dall'ASR.
Non è consentita la vendita di un'abilitazione o un'approvazione retroattiva.
Nota:
le ristrutturazioni possono essere molto diverse tra loro. Si consiglia di contattare tempestivamente l'ASR.
Le ristrutturazioni sono inoltre soggette a emolumenti e obbligo di notifica.
Ai sensi dell'art. 730a cpv. 2 CO, nell'ambito di una revisione ordinaria, la persona che dirige la revisione può esercitare lo stesso mandato per un massimo di sette anni. La ripresa del mandato è consentita solo dopo un'interruzione di tre anni (fase di cooling-off). Durante la fase di cooling-off non è consentita alcuna partecipazione ai servizi di revisione di tale mandato.
Finalità dell'obbligo di rotazione
L'obbligo di rotazione previsto dalla legge mira a ridurre i rischi che possono derivare da un'eccessiva familiarità personale o da un rapporto di fiducia eccessiva tra il cliente sottoposto a revisione e il revisore.
Portata del divieto di attività
La legge si pronuncia solo sull'attività di direzione della revisione. La legge non disciplina esplicitamente se durante la fase di cooling-off di almeno tre anni sia consentito assumere altri compiti o svolgere altre attività di revisione per lo stesso mandato. Tuttavia, un divieto in tal senso deriva dal fine stesso della disposizione, per cui in linea di principio non è consentita alcuna ulteriore attività per il mandato in questione. Le linee guida sull'indipendenza di EXPERTsuisse (RzU, versione del 18.09.2025) specificano la portata del divieto di attività come segue:
- Nessuna partecipazione a servizi di revisione
Durante il periodo di cooling-off, l'ex capo revisore non può fornire alcun contributo ai servizi di revisione relativi al mandato in questione. Ciò esclude in particolare anche la sua attività quale persona responsabile del controllo qualità dell'incarico (Engagement Quality Control Reviewer).
Ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 RzU, durante la fase di cooling-off non è consentito esercitare alcuna influenza sui servizi di revisione del mandato in questione. - Particolarità delle società con azioni quotate in borsa
Nel caso di revisioni ordinarie di società con azioni quotate in borsa, gli obblighi di rotazione non si applicano solo al capo revisore, ma all'insieme dei capi revisori che assumono decisioni importanti o formulano valutazioni significative su circostanze essenziali relative alla revisione del conto annuale o del conto consolidato (cfr. art. 56 cpv. 1 lett. a-c DC).
In questo caso, il periodo di cooling-off è di regola di cinque anni (art. 56 cpv. 3 lett. a RzU).
Quali sono le società con azioni quotate in borsa?
Sono considerate società con azioni quotate in borsa, tra l'altro, le società che hanno quotato in borsa (art. 727 cpv. 1 n. 1 lett. a e b CO):
- titoli di partecipazione (art. 3 lett. a n. 1 LSerFi) o
- obbligazioni di prestito (art. 3 lett. a n. 7 LSerFi).
Il termine «borsa» comprende anche le borse estere?
Sì, il concetto di borsa ai fini della revisione comprende sia le borse svizzere che quelle estere:
Borsa svizzera
Per borsa svizzera si intende l'istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari presso la quale questi ultimi sono quotati. Essa deve inoltre disporre di un'autorizzazione della FINMA. Lo scopo è lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali (art. 26 lett. b LInFi).
Si applicano le seguenti definizioni:
- Negoziazione multilaterale: essa riunisce gli interessi di una pluralità di partecipanti all'acquisto e alla vendita di valori mobiliari o altri strumenti finanziari all'interno del sistema di negoziazione per la conclusione di un contratto (art. 22 OInFi).
- Regole non discrezionali: è il caso in cui alla sede di negoziazione non viene concesso alcun margine di discrezionalità nel combinare le offerte e la conclusione del contratto secondo regole chiaramente definite del sistema di negoziazione (art. 23 OInFi).
Istituzioni estere
Nel caso di istituzioni estere, l'ASR decide caso per caso se queste siano da considerarsi borse o meno.
Rilevanza della quotazione
Ai fini della qualificazione come società con azioni quotate, è determinante il fatto che i titoli di partecipazione di una società sono quotati in borsa in un determinato segmento di mercato.
- Cosa si intende per quotazione: l'ammissione di un valore mobiliare alla negoziazione in una borsa secondo una procedura standardizzata, in cui vengono verificati i requisiti stabiliti dalla borsa per l'emittente e i valori mobiliari (art. 2 lett. f LInFi).
- Cosa non è una quotazione: se i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione senza la partecipazione dell'emittente e senza obblighi conseguenti per quest'ultimo, non si tratta di una quotazione.
Conseguenze per la revisione: in assenza di quotazione, gli emittenti non sono considerati società con azioni quotate in borsa. Di conseguenza, non devono essere sottoposti a revisione da parte di un'impresa di revisione soggetta alla sorveglianza statale (art. 727b CO).
Rischi nel «mercato libero»
Anche in questo caso occorre verificare caso per caso se sussiste una quotazione. Particolare cautela è richiesta nel caso di società con sede in Svizzera i cui titoli sono negoziati nel cosiddetto mercato libero di un'istituzione estera.
Possibili conseguenze in caso di accertamenti insufficienti da parte dell'ufficio di revisione:
- Revisione senza abilitazione: in caso di verifica insufficiente da parte dell'ufficio di revisione, sussiste il rischio che l'ufficio di revisione controlli (in modo limitato) una società quotata in borsa senza disporre della necessaria abilitazione come società di revisione soggetta a sorveglianza statale.
- Validità giuridica: i tribunali civili competenti possono dover decidere se, in tali circostanze, la nomina dell'ufficio di revisione ed i rapporti di revisione redatti siano giuridicamente validi.
Obbligazioni e prestiti in obbligazioni
Le obbligazioni sono quote di un prestito complessivo a condizioni uniformi (art. 3 lett. a n. 7 LSerFi). Si tratta di valori mobiliari (art. 3 lett. b LSerFi).
Requisiti per i prestiti in obbligazioni
Non tutte le obbligazioni sono considerate prestiti in obbligazioni ai sensi dell'art. 727 cpv. 1 n. 1 lett. b CO. Sono considerati prestiti in obbligazioni:
- I valori mobiliari ai sensi dell'art. 3 lett. b LSerFi e dell'art. 2 lett. b LInFi: obbligazioni standardizzate e idonee ad essere negoziati su vasta scala,
- obbligazioni per le quali sussiste l'obbligo di pubblicare un prospetto.
Quando i titoli sono considerati «standardizzati e idonei ad essere negoziati su vasta scala»?
Quando hanno la stessa struttura e lo stesso taglio (art. 2 cpv. 1 OInFi):
- sono offerti al pubblicamente; oppure
- sono collocati presso più di 20 clienti
Quando sussiste l'obbligo di pubblicare un prospetto?
È soggetto all'obbligo di prospetto (art. 35 cpv. 1 LSerFi):
- chiunque offra in Svizzera al pubblico l'acquisto di valori mobiliari; oppure
- chi fa richiesta di ammissione di valori mobiliari al commercio di valori mobiliari presso una sede di negoziazione ai sensi dell'art. 26 lett. a LInFi (una borsa).
Le eccezioni alla pubblicazione di un prospetto sono elencate negli articoli da 36 a 38 LSerFi.