Formazione

I requisiti relativi alla formazione sono disciplinati dall'art. 4 cpv. 2 LSR.

Riconoscimento delle formazioni estere

Le persone in possesso di una formazione estera paragonabile possono essere riconosciute se sono adempiute le seguenti condizioni (art. 4 cpv. 2 lett. d LSR):

  • La persona dispone dell'esperienza professionale corrispondente.
  • È comprovata la conoscenza del diritto svizzero.
  • Un trattato internazionale con il Paese di origine (o con il Paese che ha rilasciato il diploma) consente il riconoscimento oppure il Paese di origine concede la reciprocità.
  • Il diploma dà diritto all'abilitazione nel Paese di origine.
Reciprocità

Attualmente esistono accordi internazionali esclusivamente con gli Stati membri dell'UE e dell'AELS (Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 e Accordo AELS del 4 gennaio 1960). Tali accordi garantiscono il presupposto della reciprocità, a condizione che i richiedenti siano effettivamente abilitati per la revisione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o soddisfino i requisiti per l'abilitazione. Per quanto risulta, non esistono trattati internazionali con tutti gli altri Paesi. La reciprocità non presuppone tuttavia necessariamente l'esistenza di un trattato internazionale (reciprocità formale). L'ASR verifica, infatti, se uno Stato che rilascia diplomi rispetta comunque la reciprocità (reciprocità materiale).

Paesi con reciprocità per i revisori svizzeri         
In base alle verifiche effettuate finora, i seguenti paesi garantiscono la reciprocità per i revisori svizzeri:

Paesi senza reciprocità       
Le formazioni conseguite nei seguenti paesi non possono essere riconosciute per mancanza di reciprocità:

  • Algeria
  • Argentina
  • Australia
  • Hong Kong
  • Canada
  • Marocco
  • Perù
  • Repubblica di Moldavia
  • Federazione Russa
  • Sudafrica
  • Stati Uniti d'America

I richiedenti con formazioni conseguite in Stati che non applicano il principio di reciprocità hanno la possibilità di accedere in modo agevolato all'esame di diploma per revisori contabili (per informazioni dettagliate sui requisiti e sulle modalità, consultare EXPERTsuisse).

Formazione straniera paragonabile

Avvertenza importante relativa alla domanda di abilitazione    
Le persone con una formazione estera paragonabile possono essere abilitate solo se nel loro Paese di origine sono abilitate a esercitare la professione di revisore legale oppure se possono essere iscritte nel corrispondente registro pubblico. Inoltre, prima di poter ottenere l'abilitazione come perito revisore, devono essere soddisfatti tutti gli altri requisiti di abilitazione. Tra questi figurano in particolare la prova di buona reputazione, l'esperienza professionale e la necessaria conoscenza del diritto svizzero.

Formazione Paese
Bestellungsurkunde WirtschaftsprüferAT
Réviseur d'entreprisesBE
Bestellungsurkunde WirtschaftsprüferDE
Sworn AuditorEE
Titulo de Auditor de Cuentas
Titulo de Censor Jurado de Cuentas
ES
Diplôme d'expertise comptableFR
Diplôme d'expertise comptableGR
Chartered Certified Statutory AuditorHU
Chartered/Certified Accountant
Memberships: ICAI, ACCA, ICPAI, IIPA + Audit permission
IE
Dottore commercialista (Ragioniere e perito commerciale, Laurea/Dottore in economia e commercio, Dottore in economia aziendale, Dottore in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, Laurea in economia e professione) 
+ «Esame di idoneità»
IT
Chartered AccountantIN
RegisteraccountantNL
Réviseur d'entreprisesLU
Studiet i revisjon, Master i regnskap og revisjon (registered auditor, state authorised auditor)NO
Chartered Accountant Full Membership CA ANZNZ
Certified Public Accountants (CPA)PH
Biegly rewidentPL
Member Camera Auditorilor Financiari din România CAFRRO
Auktorisation av revisor (Approved / Authorised public accountant)SE
Certified Public Accountants (CPA)TR
cfr. domande di abilitazione con formazione nel Regno UnitoRegno Unito
Conoscenza del diritto svizzero

Le persone in possesso di una formazione estera paragonabile a una formazione svizzera (art. 4 cpv. 2 lett. d LSR) devono dimostrare di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero. La prova è considerata fornita se i richiedenti hanno superato l'esame secondo un regolamento riconosciuto dall'ASR (art. 34 LSR).

A tal fine, l'ASR ha riconosciuto il regolamento d'esame di EXPERTsuisse per l'ottenimento dell'attestato (certificato) delle conoscenze necessarie del diritto svizzero del 30 aprile 2015.

Domande di abilitazione con formazione nel Regno Unito

Situazione iniziale e base di reciprocità

Dal 12 dicembre 2023 esiste una base di reciprocità basata sulla Dichiarazione del FRC e sull' Exchange of Letters tra l'ASR e il Financial Reporting Council (FRC) dell'8 dicembre 2023. Su tale base, le persone che dispongono di una qualifica professionale riconosciuta nel Regno Unito («Audit Qualification») come «Chartered Accountant» e che sono o erano fino a poco tempo fa abilitate come «Statutory Auditor» / «Responsible Individual» possono essere abilitate in Svizzera come periti revisori.

Definizione

Il termine «statutory auditor» si riferisce a una persona abilitata a sottoscrivere rapporti di revisione. Le associazioni professionali accreditate definiscono tali persone anche come «responsible individual».

Requisiti di abilitazione

Per l'abilitazione come perito revisore devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

Indicazioni del FRC (riconoscimento della qualifica svizzera e accreditamento dell'esperienza professionale svizzera)

  • Linee guida del FRC del 31 gennaio 2025 sul riconoscimento reciproco di statutory auditor / periti revisori per le associazioni professionali accreditate (Recognised Supervisory Bodies).
  • Il 22 ottobre 2024 il FRC ha completato la sua valutazione sulla paragonabilità di «law and practice» in relazione alla revisione ordinaria dei conti annuali e consolidati delle società con sede in Svizzera. Di conseguenza, a partire dal 22 ottobre 2024, l'esperienza professionale nel campo della revisione ordinaria potrà essere presa in considerazione ai fini della qualifica professionale (Audit Qualification «Chartered Accountant»), a condizione che il datore di lavoro – cioè un'impresa di revisione con sede in Svizzera – disponga di un accreditamento corrispondente nel Regno Unito (cfr. a questo proposito le informazioni supplementari dell'ICAEWdell'ACCA).
  • Podcast del FRC dell'11 dicembre 2024 sul tema «Mutual Recognition Agreements» (MRA).

Procedura di abilitazione

Gli «Statutory Auditors» o i «Responsible Individuals» britannici che richiedono l'abilitazione come periti revisori in Svizzera devono seguire la seguente procedura:

1. Superamento dell'esame «Conoscenze del diritto svizzero»           
Le persone che richiedono l'abilitazione come esperti revisori e sono in possesso di una formazione estera paragonabile devono dimostrare di possedere le necessarie conoscenze in materia di diritto svizzero. L'esame, conformemente a quanto disposto dal regolamento d'esame approvato dall'ASR, è svolto da EXPERTsuisse. L'iscrizione avviene direttamente sul sito web di EXPERTsuisse. È inoltre possibile iscriversi ad un corso di preparazione facoltativo, anch'esso offerto da EXPERTsuisse. Il corso si svolge di norma nei mesi di settembre/ottobre.

2. Presentare la domanda di abilitazione come perito revisore svizzero        
Per l'abilitazione come perito revisore: nel Regno Unito è necessaria l'accreditamento come «statutory auditor» presso un'associazione professionale accreditata dal FRC, ovvero presso:

  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
  • Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI)
  • Institute of Chartered Accountants in Scotland (ICAS)
  • Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).
  • Association of international accountants (AIA)         
    L'AIA è riconosciuta dall'UK FRC quale organismo di qualificazione riconosciuto (Recognised Qualifying Body, RQB), ossia organismo autorizzato a qualificare i propri membri all'esercizio della professione.

È inoltre necessario dimostrare di possedere l'esperienza professionale richiesta e di godere di buona reputazione (fit and proper person).

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i documenti giustificativi richiesti, in particolare:

  • Certificato di affiliazione
  • Certificato di registrazione come «statutory auditor» o «responsible individual»
  • Attestato di verifica delle conoscenze del diritto svizzero.

La procedura di richiesta comprende:

  1. Creazione di un account sul sito web dell'ASR (registro)
  2. Compilazione della domanda online per l'ammissione come perito revisore
    Informazioni dettagliate sui dati richiesti per le persone fisiche sono disponibili nella Circolare 1/2007 (in particolare al n.7)
  3. Completamento della procedura di pagamento e presentazione della conferma di convalida

Dopo aver compilato la domanda online, la conferma di convalida può essere firmata elettronicamente con una firma elettronica qualificata ai sensi della legge sulla firma elettronica e inviata all'ASR per e-mail o per posta con firma autografa.

I documenti richiesti possono essere caricati direttamente durante la procedura di registrazione o inviati successivamente per e-mail o per posta.

Con l'invio della conferma di convalida, il richiedente acconsente che, se necessario, l'ASR possa richiedere direttamente all'associazione professionale competente ulteriori prove relative alla qualifica professionale nel Regno Unito, allo status di registrazione come «statutory auditor» o «responsible individual» e alla reputazione (fit and proper person).

Questionario per la valutazione dell'equivalenza delle formazioni estere

Le persone che fanno valere una formazione estera paragonabile ai fini dell'abilitazione devono presentare all'ASR, insieme alla domanda di abilitazione, il questionario per la valutazione dell'equivalenza delle formazioni estere.

Sono escluse le formazioni già elencate alla voce «Formazione straniera paragonabile».

Questionario esame di equivalenza formazione straniera