Imprese di revisione estere
Obbligo di abilitazione per le imprese di revisione estere h3>
Le imprese di revisione estere necessitano dell'abilitazione come imprese di revisione soggette alla sorveglianza statale se forniscono servizi di revisione prescritti dalla legge o servizi di revisione paragonabili, per società di diritto estero, che accedono direttamente o indirettamente al mercato svizzero dei capitali (art. 8 LSR).
Ciò riguarda in particolare le società i cui titoli di partecipazione o le cui obbligazioni sono quotate in una borsa svizzera.
Gli organi di revisione di società estere che non sono esentati dall'obbligo di abilitazione devono presentare all'ASR una domanda di abilitazione come impresa di revisione soggetta a sorveglianza statale con sede all'estero.
L'abilitazione è concessa se sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 9 LSR o criteri equivalenti e se sono garantiti gli obblighi di informazione e di notifica nonché l'accesso all'ASR (art. 9a OSRev).
Concretamente ciò significa che:
- la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione/amministrazione e dell'organo di gestione dispone di un'abilitazione come perito revisore o di una qualifica straniera paragonabile (art. 9 cpv. 1 lett. a LSR in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1 lett. a LSR).
- Almeno un quinto delle persone che partecipano alla prestazione di servizi di revisione dispone di un'abilitazione come perito revisore o di una qualifica straniera paragonabile (art. 9 cpv. 1 lett. a LSR in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1 lett. b LSR).
- Tutte le persone che dirigono servizi di revisione devono essere in possesso di un'abilitazione come perito revisore o di una qualifica straniera paragonabile (art. 9 cpv. 1 lett. a LSR in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1 lett. c LSR).
- L'impresa di revisione dispone di un sistema interno di garanzia della qualità e ne controlla l'adeguatezza e l'efficacia (art. 9 cpv. 1 lett. a LSR in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1 lett. d LSR e l'art. 9 cpv. 1 OSRev).
- L'impresa di revisione garantisce il rispetto degli obblighi legali (art. 9 cpv. 1 lett. b LSR in combinato disposto con l'art. 11 OSRev).
- È stipulata un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente (art. 9 cpv. 1 lett. c LSR in combinato disposto con l'art. 11 OSRev).
- Sono garantiti gli obblighi di informazione e di notifica nonché la concessione dell'accesso all'ASR (art. 9a cpv. 1 lett. b OSRev).
| Prestazione | Emolumento | Disposizione OSRev |
| Valutazione della domanda di abilitazione | minimo CHF 5'000 | Art. 38 cpv. 5 OSRev |
| Tassa di sorveglianza annuale | almeno CHF 10'000 | Art. 42 OSRev |
| Controllo / ispezione da parte dell'ASR | in base al tempo impiegato | Art. 39 OSRev |
Nota:
Gli emolumenti possono variare a seconda del carico di lavoro.
L'abilitazione non è necessaria se l'impresa di revisione è soggetta a un'autorità di sorveglianza in materia di revisione estera riconosciuta dal Consiglio federale.
Per i servizi di revisione prestati per società con obbligazioni, l'obbligo di autorizzazione decade anche se:
- la garanzia è prestata da una società la cui impresa di revisione è già abilitata o riconosciuta (art. 8 cpv. 3 LSR), oppure
- gli investitori sono espressamente informati che l'impresa di revisione non è soggetta a sorveglianza statale (art. 8 cpv. 5 LSR e ordinanza sulla comunicazione ASR).