Garanzia della qualità

Le imprese di revisione sono tenute a istituire un sistema di garanzia della qualità funzionante. A seconda dell'abilitazione e del tipo di servizi di revisione forniti, si applicano diversi standard di garanzia della qualità. Inoltre, le imprese di revisione devono scegliere gli standard in base ai quali determinano i propri requisiti interni in materia di indipendenza e formazione continua.

I requisiti di garanzia della qualità si applicano a tutte le imprese di revisione.      
Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono inoltre soddisfare requisiti supplementari.

Disposizioni relative al controllo interno

Indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma giuridica, ogni impresa di revisione è tenuta a disporre di un sistema interno di garanzia della qualità o di gestione della qualità e a monitorarne costantemente l'adeguatezza e l'efficacia (art. 9 OSRev in combinato disposto con l'art. 49 OSRev; circolare 1/2014, n. 3).

Per il funzionamento conforme agli standard di un tale sistema è necessario istituire un processo di monitoraggio interno strutturato. Questo garantisce che le norme e le misure di garanzia della qualità siano rilevanti, adeguate ed efficaci e che vengano applicate.

Requisiti per il monitoraggio interno

Il processo di monitoraggio interno di un'impresa di revisione deve soddisfare almeno i seguenti criteri:

Esecuzione e documentazione annuali    
La revisione deve essere effettuata ogni anno. Essa comprende sia una revisione a livello di impresa (firm review) che una revisione dei dossier (file review). I risultati devono essere registrati e documentati ogni anno in un rapporto di monitoraggio interno scritto. La semplice compilazione di liste di controllo (checklist) o il mero riferimento a liste di controllo (checklist) non sono sufficienti quali rapporto di monitoraggio interno.

Ciclo triennale per le revisioni dei dossier dei capi revisori (documento di pianificazione)          
In un documento di pianificazione occorre garantire che tutti i capi revisori siano sottoposti a una revisione dei dossier (file review) almeno ogni tre anni. Tale ciclo triennale è considerato da tempo una best practice, anche nel settore delle PMI (cfr. EXPERTsuisse, Schweizer Leitfaden zur Qualitäts-sicherung in der Wirtschaftsprüfung, Umsetzung von ISQC-CH 1 in KMU, edizione 2024, punto 6.1).

Anche se lo standard applicato consente teoricamente cicli più lunghi, gli scostamenti devono essere accuratamente motivati. In particolare, cicli più lunghi non possono essere utilizzati a posteriori come giustificazione se non sono state rispettate le disposizioni del manuale di garanzia della qualità. Poiché i rischi derivano non solo dai mandati, ma anche dalle persone che effettuano la revisione, è opportuno che tutti i capi revisori siano coperti in modo tempestivo e periodico. In contesti organizzativi contenuti, il ciclo triennale garantisce una copertura adeguata con un onere ragionevole.

Descrizione comprensibile delle operazioni di controllo          
Le operazioni di controllo eseguite nell'ambito del monitoraggio interno devono essere descritte in modo comprensibile e chiaro nel rapporto di monitoraggio.

Periodo di revisione chiaro e punti di riferimento univoci (indicazione del periodo)         
Il periodo verificato nell'ambito del monitoraggio interno deve essere indicato in modo inequivocabile nel rapporto di monitoraggio, affinché i lavori di revisione rimangano trasparenti e ricostruibili. Dal punto di vista dell'ASR, è opportuno che l'indicazione del periodo si riferisca al periodo di validità delle norme aziendali verificate (Firm-Regelungen) e in vigore, nonché ai lavori di revisione effettuati (e non all'esercizio delle imprese sottoposte a revisione).

Qualora l'impostazione temporale venga modificata, ciò deve essere chiaramente e comprensibilmente indicato nel rapporto di monitoraggio interno. Il monitoraggio interno deve essere effettuato tempestivamente dopo l'erogazione delle prestazioni di revisione, affinché eventuali misure correttive possano risultare efficaci nella successiva stagione di revisione.

Copertura completa e senza lacune di periodi    
I periodi verificati devono essere coperti integralmente e senza lacune temporali. In riferimento al controllo annuale, deve essere coperto di regola un periodo di circa un anno. Eventuali modifiche di processo (ad es. lo spostamento del monitoraggio da un trimestre a un altro) non devono comportare che, nel primo anno successivo alla modifica, il monitoraggio non venga effettuato tempestivamente.

Sottoscrizione e conservazione (almeno 10 anni)          
I rapporti di monitoraggio interno, compresi i mezzi ausiliari ad esso correlati (ad es. liste di controllo, ovvero checklist), devono essere sottoscritti dalla persona o dalle persone responsabili. I documenti devono essere conservati dall'impresa di revisione per almeno 10 anni.

Riferimento agli anni precedenti e stato di attuazione   
Il rapporto di monitoraggio interno deve fare riferimento alle constatazioni degli anni precedenti e illustrare lo stato di attuazione delle misure correttive definite a tal fine.

Attuazione tempestiva delle constatazioni precedenti   
Eventuali constatazioni degli anni precedenti devono essere di regola attuate tempestivamente. Eventuali ritardi devono essere esplicitamente indicati nel rapporto di monitoraggio interno.

Competenze della persona responsabile della garanzia della qualità 
La persona responsabile della garanzia della qualità nell'impresa di revisione deve disporre delle competenze tecniche e organizzative necessarie per attuare efficacemente le misure correttive proposte nel rapporto di monitoraggio interno.

Priorità in base alla valutazione dei rischi           
In esito ad una valutazione dei rischi, i mandati di revisione ordinari e le revisioni speciali devono di regola avere priorità rispetto ai mandati di revisione limitata, tenuto conto del giudizio di revisione espresso.

Disposizioni relative all'obbligo di formazione continua

Le imprese di revisione sono tenute a garantire che i propri collaboratori seguano una formazione continua regolare e adeguata. Tale formazione continua costituisce un elemento centrale del sistema interno di garanzia della qualità ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. d LSRdell'art. 9 OSRev.

Requisiti per la formazione continua

I collaboratori devono disporre di conoscenze specialistiche sufficienti per adempiere i propri compiti legali con la dovuta diligenza. Ciò include una formazione continua costante e orientata alla pratica. I contenuti e l'entità della formazione continua devono essere commisurati alla complessità dei mandati di revisione seguiti, ad esempio se si tratta di revisioni limitate o ordinarie e quali standard di revisione e di rendicontazione si applicano.

Il legislatore non determina prescrizioni dettagliate sul contenuto o sull'entità della formazione continua. EXPERTsuisseFiduciari|Suisse hanno definito il tipo e l'entità della formazione continua per i propri membri in un regolamento. I requisiti delle due associazioni sono equivalenti. Entrambe prevedono in media 30 ore o quattro giorni di formazione continua all'anno (escluso lo studio autonomo).

Qualora un'impresa di revisione adempia tali requisiti per tutte le persone in possesso di un'abilitazione e verifichi e documenti adeguatamente il rispetto degli stessi, l'obbligo di formazione continua è considerato adempiuto dal punto di vista dell'ASR, indipendentemente dall'appartenenza o meno dell'impresa ad un'associazione professionale. Le due associazioni professionali sono menzionate unicamente a titolo esemplificativo; l'ASR non esprime quindi alcuna preferenza nei confronti dei fornitori di eventi di formazione continua.

Controllo interno e documentazione

Le impresa di revisione devono garantire internamente che il rispetto dei requisiti di formazione continua sia controllato almeno una volta all'anno e tale verifica, comprensiva delle attestazioni di formazione, sia documentata.
L'adesione a un'associazione professionale (ad es. EXPERTsuisseFiduciari|Suisse) non esonera l'impresa di revisione dall'obbligo di effettuare un controllo interno e di documentare la formazione continua.

Verifica da parte dell'ASR

Nell'ambito delle procedure di abilitazione, rinnovo o ristrutturazione, l'ASR verifica:

  • quali misure e processi le imprese di revisione adottano per attuare l'obbligo di formazione continua,
  • come ne monitorano, controllano e documentano internamente il rispetto, nonché
  • se viene effettuato un controllo interno annuale della formazione continua, documentato per iscritto.

In casi eccezionali, l'ASR può anche richiedere attestazioni individuali di formazione continua dei singoli collaboratori. La responsabilità del controllo e del rispetto dei requisiti di formazione continua incombe tuttavia sull'impresa di revisione abilitata.

Requisiti supplementari per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale

Per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale valgono requisiti supplementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 lett. a LSR. Questi superano le disposizioni generali.

Il questionario per l'assicurazione interna della qualità deve essere presentato all'ASR al momento della prima abilitazione o del rinnovo dell'abilitazione.

Questionario per l'assicurazione interna della qualità