Principi per l’enforcement
| Principio 1 | Rimedi giuridici coercitivi | Se necessario l’ASR fa valere il diritto applicabile con rimedi giuridici coercitivi. |
| Principio 2 | Discernimento | Prima di avviare un procedimento, l'ASR valuta attentamente tutte le circostanze pertinenti ed esamina le diverse possibili alternative d’intervento. |
| Principio 3 | Fonti d’informazione | I procedimenti di enforcement si basano in particolare sulle informazioni provenienti da procedure di abilitazione, controlli, altri procedimenti di enforcement relativi agli stessi fatti o a fatti correlati, segnalazioni di persone fisiche e imprese abilitate, di altre autorità, notizie diffuse dai media o da terzi (Whistleblowing). |
| Principio 4 | Rapidità e concentrazione | L’ASR conduce i suoi procedimenti in modo rapido e risoluto, mirando a una conclusione di prima istanza entro dodici mesi dall’avvio del procedimento. |
| Principio 5 | Correttezza e trasparenza | L’ASR conduce i procedimenti nel rigoroso rispetto della correttezza procedurale e dei diritti procedurali previsti dalla legge. |
| Principio 6 | Parti del procedimento | Possono essere avviati procedimenti di enforcement principalmente nei confronti di titolari di abilitazione, di persone che lavorano per imprese di revisione sotto sorveglianza statale e di persone o imprese senza abilitazione che esercitino un’attività di revisione o di audit soggetta ad abilitazione. |
| Principio 7 | Organizzazione interna | Per quanto possibile, la vigilanza sulle imprese di revisione sotto sorveglianza statale e i procedimenti di enforcement nei loro confronti non sono assegnati all’interno dell’ASR alle medesime persone. |
| Principio 8 | Cooperazione con altre autorità | I procedimenti dell’ASR e delle autorità di perseguimento penale sono coordinati, per quanto possibile e necessario. L’ASR coopera, nel rispetto delle prescrizioni di legge, con altre autorità svizzere e con autorità estere di sorveglianza dei revisori. |
| Principio 9 | Comunicazione prudente | L’ASR rende pubbliche le informazioni solo su singoli procedimenti e per motivi di preponderante interesse pubblico o privato. Essa pubblica peraltro le decisioni cresciute in giudicato sulla propria pagina web ed informa in maniera anonimizzata riguardo a procedimenti di enforcement conclusi, pubblicando l'oggetto del procedimento e la misura decisa. |
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