Sentenze dei tribunali
L'ASR pubblica le sentenze del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale relative ai ricorsi contro le proprie decisioni. Le sentenze sono pubblicate nella lingua del procedimento, senza traduzione nelle altre lingue nazionali.
Il Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione dell'ASR di respingere una domanda di abilitazione come revisore, in quanto il richiedente non aveva una qualifica di formazione ai sensi della Legge sulla Sorveglianza dei revisori. Il richiedente ha raggiunto un Bachelor of Arts HSG in « Bachelor of Arts HSG in International Affairs » presso l'Università di San Gallo (HSG). Si tratta in gran parte di una combinazione di lauree in gestione aziendale, economia e diritto dell'HSG. Il tribunale ha riconosciuto che il richiedente ha acquisito le conoscenze in ciascuno dei campi elencati durante questa formazione poliedrica. Tuttavia, ha sottolineato che il richiedente non è riuscito a dimostrare di aver acquisito le conoscenze ampie e approfondite richieste, in almeno uno dei campi.
Il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto un ricorso contro una decisione dell'ASR e ha ridotto la durata del ritiro dell’abilitazione da tre a due anni. La ricorrente aveva esaminato l'aumento di capitale ordinario (aumento del capitale sociale da CHF 100.000 a CHF 29 milioni, per il quale la garanzia bancaria presentata si è poi rivelata fittizia. Il lavoro di revisione sull'esistenza e la solvibilità dell'emittente della garanzia bancaria era insufficiente, e la conclusione presentata nella relazione di revisione contabile non poteva quindi essere corroborata. Il tribunale ha ritenuto giustificata la critica mossa alla ricorrente di aver omesso di effettuare alcuni controlli di base essenziali a questo proposito. Il tribunale ha specificato che l'oggetto del contenzioso non era la mancata identificazione della frode, ma piuttosto la mancata esecuzione di alcuni controlli di base essenziali. In particolare, la ricorrente avrebbe dovuto verificare prima l'esistenza della banca che aveva rilasciato la garanzia. Il tribunale ha confermato le violazioni del dovere di diligenza riscontrate e ha ritenuto che la revoca dell’abilitazione fosse l'unica misura appropriata. Per quanto riguarda la durata della sanzione, data la natura unica delle violazioni commesse, il tribunale ha ritenuto che una revoca dell’abilitazione di tre anni fosse sproporzionata e di conseguenza ha ridotto la durata della revoca a due anni.
Il TAF ha respinto il ricorso contro la decisione dell’ASR di revocare l'abilitazione per tre anni. Il perito revisore aveva condotto la revisione della costituzione di cinque società per azioni in modo gravemente negligente. Egli non era stato in grado di dimostrare che i contributi in natura (dipinti) fossero mai stati messi a disposizione delle società per azioni. Inoltre, ha omesso di documentare una pianificazione meticolosa dell'audit ("not documented, not done"). Aveva rilasciato attestazioni di revisione per la costituzione dei conferimenti in natura, sebbene per nessuno di essi fossero stati verificati o documentati i requisiti di conformità alla legge (in particolare per quanto riguarda l'aspetto dell’attivabilità o della valutabilità e l'aspetto della disponibilità).
Nella sentenza del 3 agosto 2022, il TAF ha annullato una decisione dell'ASR relativa a una domanda presentata da una persona con formazione nel Regno Unito. Sulla base della formazione invocata, la ricorrente non è autorizzata a esercitare la professione di revisore finanziario nel Regno Unito (mancanza di "audit qualification" nel senso della legge britannica). Ha richiesto la sua abilitazione come perito revisore sulla base del regime favorevole in vigore per un periodo transitorio di tre anni, che prevedeva, il compimento dei requisiti teorici per l’"audit qualification" entro il 5 luglio 2019. Alla ricorrente mancava un esame nell'agosto 2019, che ha recuperato entro il 9 ottobre 2019. Secondo il TAF, in questo caso sembra proporzionato considerare, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche del caso, che le condizioni teoriche fossero già soddisfatte durante il regime transitorio.
Il Tribunale amministrativo federale ha confermato una decisione dell’ASR di pronunciare un ammonimento a una persona abilitata come perito revisore per la violazione dei suoi obblighi di diligenza in qualità di amministratore di una societa. Non si era accertato che i contributi paritetici erano effettivamente stati pagati. Questi fallimenti hanno intaccato la sua reputazione.
Una fondazione di previdenza ha chiesto all'ASR l'accesso ai documenti relativi a un procedimento di esecuzione contro una persona fisica. La sua richiesta si basa sulla LTrans. L'ASR nega l'accesso, motivando la sua decisione con il fatto che è autorizzata a informare il pubblico sui procedimenti chiusi o in corso solo se interessi prevalenti, pubblici o privati, lo richiedono. A tal fine, essa invoca l'art. 19 cpv. 2 LSR e sostiene che tale disposizione, in quanto legge speciale («lex specialis»), prevale sulla legge sulla trasparenza (LTrans). Inoltre, l'ASR ritiene che la LTrans non sia applicabile nella misura in cui la ricorrente deve presentare la sua richiesta di consultazione nell'ambito del processo di responsabilità in corso. Il TAF respinge il ricorso contro la decisione dell'ASR. Anche se all'art. 19 cpv. 2 LSR non dovesse essere riconosciuto lo status di lex specialis, i dati relativi ai procedimenti e alle sanzioni amministrative o penali sono qualificati come dati personali sensibili. Tali dati possono essere comunicati solo se la loro pubblicazione riveste un interesse pubblico prevalente.
Un giornalista ha chiesto all’ASR, giusta la legge sulla trasparenza (LTras), di poter consultare, ai fini della pubblicazione sui media, il rapporto relativo a un controllo ad hoc condotto dall’ASR presso un’impresa di revisione nonché l’ammonizione scritta ad esso correlata formulata nei confronti di una persona fisica. L’ASR ha negato l’accesso agli atti adducendo quale motivazione di essere autorizzata a fornire informazioni in merito a procedimenti in corso e conclusi solo se necessario per motivi legati a interessi pubblici o privati preponderanti. La disposizione in materia dell’art. 19 cpv. 2 LSR prevale, come «lex specialis», sulla LTras. Il TAF ha confermato in linea di principio la decisione dell'ASR. Anche qualora la disposizione dell’art. 19 cpv. 2 LSR non venisse classificata come «lex specialis», i dati relativi a sanzioni e procedimenti amministrativi o penali sono considerati alla stregua di dati personali degni di particolare protezione e possono essere divulgati solo se sussiste un interesse pubblico preponderante che lo giustifichi. Ha anche dichiarato che è necessario consultare le persone interessate a fronte di una richiesta di visionare documenti ufficiali contenenti dati personali che le riguardano. Sebbene sia altamente improbabile che le persone in questione forniscano il proprio consenso, esse vanno interpellate in via preliminare. Pertanto, il ricorso è stato parzialmente accolto e la questione è stata rinviata all’ASR affinché dia modo alle persone interessate di prendere posizione al riguardo e in un secondo momento emetta una nuova decisione in merito alla domanda di accesso.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto parzialmente il ricorso contro una decisione dell’ASR, riducendo da tre a due anni la durata della revoca dell’abilitazione. Per circa quattro anni, il ricorrente non ha effettuato alcuna revisione limitata del conto annuale di un’impresa né compilato alcuna relazione di revisione. Ha pertanto violato l’obbligo di revisione e rendicontazione. Poiché ignorava la situazione finanziaria effettiva dell’impresa sottoposta a verifica, non gli si può tuttavia anche rimproverare di non aver riconosciuto il manifesto indebitamento: questa accu-sa è inerente alla prima.
Un’impresa di revisione attua le linee guida della Camera Fiduciaria e di Fiduciari|Suisse per l’assicurazione della qualità nelle piccole e medie imprese di revisione dal 2014. Dal 2014 al 2016 non è stato effettuato alcun rapporto sul monitoraggio e il rapporto sul monitoraggio per il 2018 è avvenuto in ritardo (il rapporto è stato stabilito il 12 marzo 2019). Il tribunale ha annullato l’ammonizione pronunciata dall’ASR nei confronti dell’impresa di revisione: è infatti giunta alla conclusione che, pur prevedendo l’obbligo di rivedere regolarmente il sistema interno di assicura-zione della qualità, la versione 2008 delle linee guida non conteneva alcun obbligo di redigere un rapporto sul monitoraggio. Questa disposizione è stata introdotta espressamente solo nell’edizione 2017. Inoltre la redazione del rapporto sul monitoraggio per il 2018 il 12 marzo 2019 non viola l’obbligo di monitoraggio, poiché lo scarto temporale è sufficientemente contenuto: date le circostanze, il fatto che il rapporto sul monitoraggio sia stato redatto prevale sul ritardo (giustificato).
Il Tribunale amministrativo federale conferma la revoca dell’abilitazione del ricorrente a esercitare la funzione di perito revisore per una durata di tre anni. Nel corso del suo lavoro di revisione (revisione limitata), il ricorrente ha ignorato molti requisiti dello Standard svizzero sulla revisione limitata (SRL). Mancava le sue riflessioni sulla conoscenza dell’azienda, sulla significatività, sui risultati delle procedure di verifica analitiche o sui rischi inerenti. Mancavano inoltre informazioni sul programma di revisione con le singole procedure di verifica, sulle anomalie dovuto a fatti constatati e il loro trattamento o sulla valutazione degli elementi probativi. Si poteva così concludere che, in larga misura, la revisione non era stata pianificata ed eseguita in modo adeguato. Inoltre, è stata constatata una violazione delle regole di indipendenza. Il cofirmatario delle relazione di revisione (insieme al ricorrente) aveva anche partecipato all’attività contabile e fornito altri servizi (dichiarazioni IVA e dichiarazioni fiscali) per i clienti di revisione, anche se esisteva il rischio di dover verificare propri lavori.