Sentenze dei tribunali
L'ASR pubblica le sentenze del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale relative ai ricorsi contro le proprie decisioni. Le sentenze sono pubblicate nella lingua del procedimento, senza traduzione nelle altre lingue nazionali.
Il Tribunale federale conferma la revoca dell’abilitazione accordata a un perito revisore per la durata di due anni per violazione delle disposizioni concernenti l’indipendenza (stretta relazione commerciale con il consiglio d’amministrazione delle imprese sottoposte a revisione). Le fattispecie d’incompatibilità all’esecuzione della revisione ordinaria sono applicabili anche in caso di revisione limitata o servono perlomeno da linee guida. Il Tribunale parla a questo riguardo di una “giurisprudenza consolidata del Tribunale federale”. Inoltre precisa che l’ASR è tenuta a esaminare le segnalazioni pervenute, secondo le quali le condizioni di abilitazione delle persone fisiche non potrebbero più essere soddisfatte e di conseguenza si dovrebbe procedere alla revoca dell’abilitazione. Ciò vale anche nel caso in cui la persona interessata non operi per un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale. A tal scopo l’ASR può servirsi, anche senza esplicita base legale, delle segnalazioni a lei pervenute nell’ambito del cosiddetto whistleblowing.
Il Tribunale amministrativo federale ha confermato il ritiro dell’abilitazione della ricorrente per un periodo di due anni. La perita revisore aveva confermato per torto l’indipendenza durante nove anni in quaranta rapporti per sette società verificate. La perita revisore aveva trascurato che un membro del consiglio d’amministrazione della società di revisione era in pari tempo membro dei consigli d’amministrazione delle società verificate.
Il Tribunale amministrativo federale ha confermato il ritiro dell’abilitazione del ricorrente per un periodo di due anni. Il perito revisore aveva fatto parte per circa quindici anni del consiglio d’amministrazione della società di revisione e contemporaneamente del consiglio d’amministrazione di otto società verificate da essa. Con la sentenza il Tribunale ha precisato che le violazioni d’indipendenza che hanno avuto luogo più di dieci anni fa possono essere presi in considerazione nella valutazione della reputazione se ci sono state violazioni d’indipendenza nel corso degli ultimi dieci anni.
Il Tribunale amministrativo federale conferma la decisione dell’ASR di revocare l’abilitazione di una persona fisica per tre anni per grave violazione del principio dell'indipendenza. Questa persona aveva verificato per più anni i conti di due società appartenenti allo stesso gruppo dell’ufficio di revisione per il quale lei lavorava. Inoltre, le sue revisioni venivano controllate da un membro della direzione di una società dello stesso gruppo (relazione stretta). Infine, i lavori di revisione sono stati svolti gratuitamente (conclusione di un contratto a condizioni non conforme al mercato).
Il Tribunale amministrativo federale ha confermato la decisione dell’ASR di revocare a un perito revisore l’abilitazione a esercitare tale funzione per due anni, per violazioni dell’indipendenza nell’ambito della verifica di una relazione sulla costituzione (art. 635a CO). Il fatto che il revisore sia nominato nel consiglio d’amministrazione della società costituenda verificata, detenga il cinque per cento del futuro capitale azionario di tale società e abbia una stretta relazione commerciale con gli altri membri del consiglio d’amministrazione e azionisti (rilevanti) è incompatibile con il principio d’indipendenza.
Il Tribunale federale conferma la revoca dell’abilitazione di perito revisore a causa di gravissime errori nell’attività di revisione relativa a una fondazione di previdenza (violazione delle disposizioni contenute nella legge e nell’ordinanza nonché del diritto professionale, nessuna strategia di revisione, spirito critico insufficiente).
In assenza di una decisione impugnabile, il Tribunale amministrativo federale (TAF) non è entrato nel merito del ricorso contro l’apertura di un procedimento da parte dell’ASR. In relazione alla presunta incompetenza dell’ASR ad accettare e approfondire segnalazioni di terzi su eventuali irregolarità o inadempimenti di periti revisori, il ricorso è stato respinto.
I ragguagli o la trasmissione di atti richiesti dall’ASR non costituiscono inoltre una violazione del segreto della revisione (art. 730b cpv. 2 CO). Ciò non è infatti opponibile all’ASR, dal momento che essa è vincolata al segreto d’ufficio (art. 34 LSR). Per il resto i diretti interessati sono soggetti all’obbligo di partecipare all’accertamento dei fatti pertinenti anche se, a differenza delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 16 LSR), l’ASR non sottopone i periti revisori a un controllo regolare.